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ASSOCIAZIONE SAVONESE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DELL’APPARATO DIGERENTE. ONLUS


STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile un’associazione di rilevanza sociale e morale e di volontariato sotto la denominazione ASSOCIAZIONE SAVONESE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DELL’APPARATO DIGERENTE, peraltro identificabile, anche giuridicamente, con la sigla “A.S.S.F.A.D. O.N.L.U.S.”

Art. 2 SEDE

 

L'Associazione ha sede legale in Noli (Savona), Via Belvedere 2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede dell’Associazione, in Italia e all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa, senza che ciò comporti una modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 460/97.

In particolare, l’Associazione si propone di svolgere attività di beneficenza, al fine di favorire attività di ricerca, diagnosi, terapia e prevenzione, riguardante le malattie del fega­to e dell'apparato digerente, e in ogni altro settore correlabile, svolte dall’U.O. Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Ospedale San Paolo di Savona.Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà provvedere con risorse derivanti da propri mezzi e dalla raccolta di fondi e contributi erogati da terzi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali e a quelle non espressamente elencate all’art. 10, comma1, lett. A del D.lgs. N 460/97, sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e s’impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Vi sono quattro categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- Soci Sostenitori: coloro che hanno giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, erogano contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperano particolarmente con la propria attività. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- Soci Benemeriti: sono quelli che per i loro meriti conferiscono lustro all’Associazione e pertanto sono designati tali in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il recesso diventa automatico in caso di non rinnovo della quota annuale.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il presidente

- Il Comitato scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai tutti i soci, i è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o elettronica agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio.

Deve inoltre essere convocata quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione purché nella provincia di Savona.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

1. elegge il Consiglio di Amministrazione;

2. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

3. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

4. approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

5. approva il programma annuale dell'Associazione;

6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

7. Approva modifiche all’Atto Costitutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea nominato dal Presidente. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, una copia.

L'Assemblea straordinaria

1 approva eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti interni con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

2 scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette membri. eletti tra i soci dell'Assemblea. Il Consiglio, i cui membri sono rieleggibili, durerà in carica cinque anni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è decisa dal Presidente, o richiesta e automaticamente convocata, da due membri del Consiglio di Amministrazione stesso e comunque almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al bilancio preventivo ed alla determinazione delle quote di Associazione.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono valide quando v’interviene la maggioranza dei consiglieri. Esse possono svolgersi anche con i consiglieri dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

4. ammette i nuovi soci e propone l’importo delle quote associative;

5. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e di Lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l’attività della Associazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di Studio e di Lavoro sono organi consultivi del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di Studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 13 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

II Patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione, comprese le apparecchiature terapeutiche;

- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

- dall'utile derivante da manifestazioni organizzate dall’Associazione

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 BILANCIO

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci relativi sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato annualmente dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge Italiana.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - CONTROVERSIE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge , sentito l’organismo di controllo, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Settembre 2000.

Tutte le controversie eventuali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea i quali giudicheranno ex bono aequo e senza formalità di procedura.

Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

 

 

 

 


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